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Liste elettorali

 

Tenuta e aggiornamento
La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
L’Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna le liste elettorali che si distinguono in generali e sezionali.
Le liste elettorali generali comprendono tutto il corpo elettorale.
Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale il territorio comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze ecc...) o parte di esse comprese in una determinata parte del Comune.
Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione e conseguentemente vengono formate le liste sezionali.
Nelle liste elettorali sono iscritti d’ufficio i cittadini italiani, in possesso della capacità elettorale, che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso) o nell’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
Vengono cancellati dalle liste elettorali i cittadini che sono deceduti, che hanno perso la cittadinanza italiana, che hanno perso il diritto elettorale, che hanno trasferito la residenza in altro Comune italiano o che sono stati cancellati dall’Anagrafe per irreperibilità.
Gli aggiornamenti avvengono a mezzo di revisioni:
 
REVISIONE SEMESTRALE
Si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione. In questa fase si provvede, inoltre, alla cancellazione degli elettori che siano stati eliminati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Tale procedimento avviene due volte all’anno e si conclude rispettivamente a giugno ed a dicembre.
 
REVISIONI DINAMICHE
Alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all’altro.
Si procede, inoltre, alle iscrizioni delle persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana o riacquistato il diritto elettorale.
In questa fase vanno altresì disposte variazioni alle liste conseguenti all’accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune.
Tale procedimento avviene, secondo un calendario stabilito dalla legge a gennaio e a luglio per le revisioni ordinarie.
In occasione di consultazioni elettorali viene disposta una revisione dinamica straordinaria delle liste secondo un calendario previsto dalla legge.
Poiché l’iscrizione per trasferimento di residenza può avere corso solo previa conferma dell’avvenuta cancellazione da parte del comune di precedente iscrizione le revisioni dinamiche vengono effettuate in due tornate.
Nella prima tornata si cancella e nella seconda si iscrive.
Se la pratica di trasferimento di residenza si perfeziona in una data successiva alla prima tornata, ovvero se non è avvenuta la cancellazione, l’elettore resta iscritto nelle liste elettorali del Comune di provenienza fino alla revisione successiva.
Può capitare quindi che, seppure di fatto il cittadino si sia trasferito da mesi, voti nel Comune di precedente iscrizione.
 

Comune di Bianco

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